Matrimonio e famiglia nella Costituzione
La Costituzione dedica alla famiglia tre articoli: il 29, 30 e 31. Da queste disposizioni costituzionali si ricavano i principi:
- dell'autonomia della famiglia,
- della uguaglianza fra i coniugi, sia in senso morale che economico,
- della tutela di tutti i figli, anche se nati fuori dal matrimonio,
- dell'autonomia educativa e del rispetto delle tendenze ed opinioni del minore,
- del sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia.
Le altre fonti sul matrimonio e la famiglia
Il diritto di famiglia previsto dal codice civile del 1942 concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, nei rapporti personali e patrimoniali, nelle relazioni di coppia e nei riguardi dei figli; una famiglia fondata sulla discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali).
Infine il libro I del codice venne riformato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, che apportò una novella volta ad applicare concretamente i principi costituzionali, ad es.:
- è stata riconosciuta la paritą morale e giuridica dei coniugi,
- è stato abrogato l'istituto della dote,
- è riconosciuta ai figli naturali la stessa posizione di quelli legittimi,
- è stata prevista la comunione dei beni come regime patrimoniale legale,
- alla patria potestà è stata sostituita la potestà di entrambi i genitori.
Più è stato sostituito un regime fondato sulla parità dei coniugi, e ciò sia in sede di disciplina dei loro rapporti economici (dunque anche qualora sia scelta la
separazione dei beni), sia nella educazione e nel mantenimento dei figli, sia, infine, una parità tra gli stessi figli, a prescindere dallo stato giuridico e dal rapporto tra i genitori al momento della nascita.
Inoltre è stato previsto il particolare regime del
fondo patrimoniale per mettere al sicuro determinati beni o somme per le specifiche esigenze familiari contro i creditori personali (istituto che si è prestato nella prasi a facili abusi).
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